Quando la banca nega il diritto, la precisione tecnica fa la differenza. Recuperato l’intero importo delle commissioni non godute.
Firenze, 03/03/2026
Una nuova vittoria sul fronte della tutela del consumatore segna un punto decisivo nel recupero delle commissioni non godute a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento. Un nostro assistito è riuscito a ottenere il rimborso di ben
€ 7.963,27, somma che l’intermediario finanziario si era inizialmente rifiutato di corrispondere.
Questo risultato non è solo il frutto di una sentenza favorevole, ma della strategia difensiva e dell’analisi scrupolosa condotta dal team della nostra Associazione.
Il valore del lavoro metodico – Ottenere quasi 8.000 euro di rimborso richiede una precisione chirurgica. Ecco come abbiamo lavorato per garantire il successo della pratica:
- Analisi Scrupolosa del Contratto: I nostri esperti hanno analizzato ogni singola clausola del contratto di finanziamento originale, individuando tutte le voci di costo occultate o impropriamente classificate dall’istituto.
- Ricalcolo Tecnico Certificato: Non ci siamo limitati a una richiesta generica. Abbiamo elaborato un conteggio analitico basato sul principio pro-rata temporis, includendo non solo gli interessi, ma tutte le commissioni up-front (istruttoria, accessorie, intermediazione) e i premi assicurativi.
- Gestione del Contenzioso e Repliche: Di fronte alle “controdeduzioni” della banca – che ha tentato di difendere la legittimità delle somme trattenute – la nostra Associazione ha risposto punto su punto, smontando le tesi dell’intermediario con richiami precisi alla Giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sent. 263/2022).
“Questo risultato dimostra che, nonostante i silenzi o i dinieghi delle banche, la normativa attuale è dalla parte del cittadino”, commentano gli esperti del settore. “Spesso gli istituti contano sulla rinuncia del cliente, ma la liceità di queste richieste è ormai blindata dai massimi organi giuridici.”
Come verificare se hai diritto al rimborso
Se hai estinto un prestito o una cessione del quinto negli ultimi 10 anni, potresti avere diritto a cifre simili. La procedura inizia con un reclamo formale via PEC e può proseguire, in caso di mancata risposta, presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o dove non è possibile, presso altre sedi competenti. È fondamentale precisare che la competenza dell’ABF è soggetta a un limite temporale rigoroso: l’Arbitro può intervenire solo sui contratti estinti entro i 5 anni precedenti alla presentazione del ricorso. Laddove l’Arbitro non ha più giurisdizione, la nostra Associazione prosegue la battaglia in Tribunale con una causa ordinaria, assicurando tutela anche a chi ha sottoscritto finanziamenti meno recenti.
